OBBLIGO DI VERIFICA ANOMALIA PER SCOSTAMENTO RILEVANTE DEI COSTI DELLA MANODOPERA (110.5)
In tema di appalti pubblici, sebbene la valutazione di anomalia costituisca espressione di discrezionalità tecnica, la sussistenza di una marcata differenza tra i costi della manodopera dichiarati dal concorrente e quelli stimati sulla base dei minimi retributivi tabellari impone alla stazione appaltante l'obbligo di avviare il subprocedimento di verifica ex art. 110 D.Lgs. 36/2023. L'omissione di tale approfondimento istruttorio inficia la legittimità dell'aggiudicazione, non potendo l'andamento favorevole dell'esecuzione contrattuale medio tempore sanare un vizio genetico del provvedimento basato su una prognosi postuma del giudice.
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