OBBLIGO DI ANALITICA GIUSTIFICAZIONE DELLE VOCI DI COSTO NELL'ACCORDO QUADRO (110.1)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta relativa a un accordo quadro, l'operatore economico è tenuto a fornire giustificazioni analitiche e documentali sulle voci di costo determinanti, quali le spese generali e i costi della manodopera per migliorie. La natura programmatoria dell'accordo quadro non esime il concorrente dal dovere di formulare una stima attendibile e verificabile, non potendosi considerare sufficienti dichiarazioni meramente assertive o percentuali forfettarie non supportate da una seria contabilità degli effettivi esborsi.
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