Giurisprudenza e Prassi

NATURA ORDINATORIA DEL TERMINE PER LE GIUSTIFICAZIONI NELLA VERIFICA DI ANOMALIA (110.2)

CONS. STATO Sentenza 2026

Il termine di quindici giorni previsto dall'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 per la presentazione delle giustificazioni nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia ha natura ordinatoria e non perentoria, non comportando decadenza per la stazione appaltante o esclusione automatica per l'operatore in caso di superamento. È consentita la rimodulazione interna delle componenti del costo della manodopera in sede di giustificazioni, purché rimanga fermo l'importo complessivo dell'offerta e non ne venga alterata la natura sostanziale.

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