LEGITTIMITÀ DELL'ALLOCAZIONE DEI COSTI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI NELLE SPESE GENERALI DELL'OFFERTA
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, è legittima l'imputazione dei costi relativi a prestazioni professionali occasionali, contingenziali o di supporto non continuativo all'interno delle spese generali o di fondi per imprevisti, anziché nella voce dedicata al costo della manodopera fissa. Prevale il principio sostanzialistico della leggibilità dell'offerta economica, che consente la rettifica di errori materiali di trasposizione nei giustificativi, a condizione che non venga alterato l'importo totale dell'offerta ma solo la ripartizione interna delle voci di costo e del relativo utile.
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