Giurisprudenza e Prassi
LA SOGLIA DI ANOMALIA SI CALCOLA SUI PUNTEGGI EFFETTIVI E NON SU QUELLI RIPARAMETRATI (110.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza
2024
Negli appalti a corpo il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari sono destinati a restare fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e del contratto, assumendo valore meramente indicativo. Ai fini della verifica di anomalia ex art. 110 d.lgs. 36/2023, i punteggi da considerare per il superamento della soglia dei quattro quinti sono quelli originariamente assegnati ai singoli elementi di valutazione, senza che assuma rilievo la successiva riparametrazione degli stessi.
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