INAMMISSIBILE LA RIMODULAZIONE POSTUMA DEGLI ONERI DI SICUREZZA NEL GIUDIZIO DI ANOMALIA (110.5)
In tema di appalti pubblici, il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, finalizzato ad apprezzare l'affidabilità complessiva della proposta; i parametri desumibili da protocolli tecnici (quali il Protocollo ITACA) hanno valore meramente indicativo e non vincolante se non espressamente richiamati come tali dalla lex specialis. Gli oneri di sicurezza aziendale rappresentano un elemento costitutivo e immodificabile dell'offerta economica, con la conseguenza che è inammissibile la loro rimodulazione o giustificazione contabile postuma in sede giurisdizionale, prevalendo il principio della par condicio e della trasparenza dell'azione amministrativa.
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