Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE LA RIMODULAZIONE POSTUMA DEGLI ONERI DI SICUREZZA NEL GIUDIZIO DI ANOMALIA (110.5)

TAR VENETO Sentenza 2026

In tema di appalti pubblici, il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, finalizzato ad apprezzare l'affidabilità complessiva della proposta; i parametri desumibili da protocolli tecnici (quali il Protocollo ITACA) hanno valore meramente indicativo e non vincolante se non espressamente richiamati come tali dalla lex specialis. Gli oneri di sicurezza aziendale rappresentano un elemento costitutivo e immodificabile dell'offerta economica, con la conseguenza che è inammissibile la loro rimodulazione o giustificazione contabile postuma in sede giurisdizionale, prevalendo il principio della par condicio e della trasparenza dell'azione amministrativa.

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