Giurisprudenza e Prassi

IMMODIFICABILITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA E LIMITI ALLA RIMODULAZIONE DELLE VOCI DI COSTO (101.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2026

In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, è illegittima la rimodulazione sostanziale delle spese generali e dell'utile d'impresa effettuata dall'operatore economico al solo fine di assorbire oneri di sicurezza inizialmente non computati nel prezzo complessivo. Tale condotta non configura un errore materiale scusabile, ma una modifica postuma dell'offerta economica che viola i principi di immodificabilità, par condicio e affidabilità della proposta.

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