ILLEGITTIMA LA RIMODULAZIONE DELLE VOCI DI COSTO DURANTE LA VERIFICA DELL'ANOMALIA
È legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara di un operatore economico che, durante il subprocedimento di verifica dell'anomalia, proceda ad una significativa rimodulazione delle voci di costo costitutive della propria offerta economica. Tale variazione non è configurabile come una mera riparametrazione automatica dei costi sulle prestazioni eventuali (extra-canone), ma integra una modifica sostanziale dell'offerta presentata in gara, preclusa dal principio di immodificabilità dell'offerta economica e idonea a rendere la stessa inaffidabile.
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