ILLEGITTIMA L'INCLUSIONE DEGLI ONERI INTERFERENZIALI TRA I RICAVI NELLA VERIFICA DI ANOMALIA (110.4)
È legittima l'esclusione di un concorrente per anomalia dell'offerta qualora la sostenibilità economica della stessa risulti compromessa dall'erronea inclusione degli oneri della sicurezza interferenziali tra i ricavi invece che tra i costi. Il giudizio di anomalia non è inficiato se l'amministrazione non valorizza giustificazioni basate su variabili incerte e non documentabili a priori, come i risparmi sui costi del carburante, né l'operatore può sanare tale squilibrio rimodulando le voci di costo in sede di verifica, configurandosi tale condotta come una modifica sostanziale dell'offerta economica vietata.
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