DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VERIFICA DI ANOMALIA SOTTO SOGLIA (54.1)
Nelle gare sotto-soglia disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, l'art. 54 stabilisce che la verifica di anomalia costituisce una facoltà discrezionale della stazione appaltante in assenza dei presupposti per l'esclusione automatica. Tale valutazione è riservata all'amministrazione e non può essere sindacata dal giudice amministrativo se non in presenza di errori di fatto decisivi o irrazionalità manifesta, che non ricorrono laddove l'amministrazione accerti la congruità dell'offerta in ragione dell'esecuzione delle prestazioni tramite l'attività diretta dei soci dell'impresa aggiudicataria.
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