AMPIA DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VALUTAZIONE FACOLTATIVA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA (110.1)
È legittimo il provvedimento di esclusione di un operatore economico per anomalia dell'offerta qualora le giustificazioni prodotte risultino generiche, basate su listini prezzi delle materie prime non aggiornati rispetto agli incrementi macroeconomici e prive di riferimenti specifici all'organizzazione aziendale e al processo produttivo. Il giudizio di congruità costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante, e l'operatore non può limitarsi a riportare i costi medi della manodopera indicati dalla PA, dovendo invece dimostrare la concreta sostenibilità della propria proposta economica.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

