Giurisprudenza e Prassi

LA RIMODULAZIONE DELLE VOCI DI COSTO IN SEDE DI ANOMALIA VIOLA L'IMMODIFICABILITÀ DELL'OFFERTA

CONS. STATO Sentenza 2026

È legittima l'esclusione del concorrente che, in sede di subprocedimento di verifica dell'anomalia, proceda a una rimodulazione delle singole voci di costo della propria offerta economica al fine di giustificare il ribasso offerto. Tale condotta non è qualificabile come mera riparametrazione tecnica, ma costituisce un'inammissibile modifica dell'offerta originaria, volta a sanarne l'insostenibilità, violando il principio di par condicio e di immodificabilità delle proposte economiche.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati