Giurisprudenza e Prassi
LA RIMODULAZIONE DELLE VOCI DI COSTO IN SEDE DI ANOMALIA VIOLA L'IMMODIFICABILITÀ DELL'OFFERTA
CONS. STATO Sentenza
2026
È legittima l'esclusione del concorrente che, in sede di subprocedimento di verifica dell'anomalia, proceda a una rimodulazione delle singole voci di costo della propria offerta economica al fine di giustificare il ribasso offerto. Tale condotta non è qualificabile come mera riparametrazione tecnica, ma costituisce un'inammissibile modifica dell'offerta originaria, volta a sanarne l'insostenibilità, violando il principio di par condicio e di immodificabilità delle proposte economiche.
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