ILLEGITTIMO IL GIUDIZIO DI ANOMALIA CHE RECEPISCE ACRITICAMENTE IL MANCATO RISPETTO DEI CRITERI ARERA (110.1)
In tema di appalti per servizi di igiene urbana, la disciplina regolatoria dettata dall'ARERA per la remunerazione del capitale (MTR-2) costituisce normativa imperativa che eterointegra la lex specialis. Ne consegue che, nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia, la Stazione Appaltante non può limitarsi a recepire per relationem le giustificazioni dell'operatore economico che dichiari l'inapplicabilità di tali parametri, ma è tenuta a rendere una specifica motivazione sulle ragioni per cui l'offerta risulti complessivamente attendibile nonostante lo scostamento dai criteri prescritti.
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