Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER ANOMALIA BASATA SU CALCOLI PRESUNTIVI E NON REALI (110)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È illegittimo il giudizio di anomalia fondato su una "praesumptio de praesumpto", ovvero su elaborazioni di calcolo che determinano un margine di commessa negativo attraverso l'applicazione di percentuali di abbattimento ipotetiche su dati non consolidati, omettendo di valutare i dati storici reali prodotti dal concorrente in sede di giustificazioni.

"le elaborazioni di calcolo proposte dai resistenti finiscono per porre in essere una vera e propria (peraltro inammissibile) 'praesumptio de praesumpto' [...] Tali calcoli sarebbero stati però effettuati (a priori ed in via presuntiva) su ruoli ancora da riscuotere. Il che correttamente porta ad escludere che i chiarimenti forniti dall'Appellante al RUP in sede di giustifiche – fondati invece su dati storici (dunque reali) possano a loro volta essere utilizzati dalle parti resistenti in via prospettica, in analoga percentuale, per determinare, in modo attendibile, il margine di commessa negativo" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3048/2026).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati