Giurisprudenza e Prassi

IL GIUDIZIO POSITIVO DI "NON ANOMALIA" DELL'OFFERTA NON RICHIEDE UNA MOTIVAZIONE PUNTUALE ED ANALITICA (110)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

Il giudizio di anomalia dell'offerta è finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà della proposta contrattuale nel suo complesso e non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo. Qualora la stazione appaltante concluda favorevolmente il sub-procedimento di verifica, spetta al concorrente che contesta l’aggiudicazione l'onere di dedurre cause specifiche di insostenibilità, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione tecnica a quella della pubblica amministrazione se non in presenza di manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

"[...] qualora la verifica di anomalia comporti un confronto in contraddittorio con la concorrente in ordine a profili di offerta critici, «il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate (Cons. Stato, sez. V, 17/05/2018, n. 2951); solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l'obbligo di una puntuale motivazione» (Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre, 2018, n.7129)» (in questi termini Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2022, n. 5805).

[...]

In proposito, «[p]er giurisprudenza costante:

- “va fatta applicazione della giurisprudenza sul riparto degli oneri di allegazione e di prova in tema di anomalia dell'offerta: come è noto, il giudizio della stazione appaltante è connotato da ampio margine di apprezzamento discrezionale ed è sindacabile solo in caso di manifesta erroneità o macroscopica irragionevolezza; l'obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo, non richiedendosi motivazione analitica in caso di giudizio positivo; in tale eventualità, quando cioè la stazione appaltante abbia concluso favorevolmente il sub-procedimento di anomalia dell'offerta della controinteressata, spetta al concorrente che contesta l'aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell'insostenibilità ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, dai quali il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico discrezionale dell'amministrazione sia stata, come detto, manifestamente irragionevole o travisata (Cons. Stato, V, 15 settembre 2023, n. 8356, nonché già Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178 e id., 27 dicembre 2017, n. 7251); non può infatti la parte ricorrente limitarsi - come pretende di fare la società appellante - ad imputare genericamente all'aggiudicataria di aver omesso giustificazioni non richieste né reputate necessarie dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 8436)

- “quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell'offerta e questa sia stata impugnata dall'operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell'amministrazione, essendo perciò gravato dell'onere della prova relativa” (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2022, n. 9691);

- “in sede giurisdizionale amministrativa è onere di chi contesti il giudizio dell'amministrazione fornire ai sensi dell'art. 64, comma 1, cod. proc. amm. gli elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce l'erroneità (in questo senso, tra le altre: Cons. Stato, V, 27 settembre 2017, n. 4527, 12 settembre 2019, n. 6161 e, da ultimo, 8 aprile 2021, n. 2843)” [Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2021, n. 3167]» (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2025, n. 4784)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)