Giurisprudenza e Prassi

COOPERATIVE SOCIALI: SOSTENIBILITÀ DELL'OFFERTA CON RIBASSO DEL 100% SUI COSTI VARIABILI E RICORSO AGLI UTILI PREGRESSI (110)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2026

In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, è legittima la valutazione della stazione appaltante che ritenga attendibile un'offerta con ribasso del 100% sui costi comprimibili, qualora il concorrente fornisca prova documentale di utili maturati nel triennio precedente in misura tale da sovranzare considerevolmente gli oneri assunti a proprio carico. La natura non lucrativa dell'impresa cooperativa rende, inoltre, del tutto fisiologico il reimpiego di residui attivi della gestione per finalità socio-assistenziali, escludendo che l'offerta possa essere definita "predatoria" o automaticamente inaffidabile solo perché non produce utili diretti dalla specifica commessa.

"[...] le spiegazioni offerte alla stazione appaltante dal controinteressato, riconducibili alle ipotesi previste dall’art. 110, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023, sono tutt’altro che fondate su generici riferimenti alla solidità economica delle Cooperative componenti il R.T.I., facendo al contrario riferimento ad un dato specifico e significativo, relativo agli utili del triennio 2022-2023-2024, pari a € 1.006.740,00, i quali sopravanzano considerevolmente l’importo dei costi ribassabili (di € 10.426,62 Iva esclusa) che l’offerente ha assunto integralmente a proprio carico. Ed è alla luce di tale decisivo rilievo che il Comune, all’esito della verifica di anomalia e con valutazione tecnico discrezionale non illogica né fondata su travisamenti fattuali, ha ritenuto sostenibile il ribasso del 100% su tali costi offerto dal R.T.I. controinteressato.

Il fatto, poi, che l’offerta sia (nel caso specifico peraltro solo lievemente) in perdita non la rende automaticamente inaffidabile, ove si consideri lo scopo sociale del R.T.I. controinteressato, che è composto di imprese cooperative non aventi fine di lucro e rispetto alle quali il reimpiego dei residui attivi della gestione degli esercizi pregressi per le finalità socio-assistenziali che ne caratterizzano l’oggetto sociale rappresenta evenienza certamente non anomala, bensì del tutto fisiologica.

Sotto altro aspetto, la natura asseritamente predatoria di un’offerta non può essere presunta in astratto sulla base del ribasso nominale applicato a una singola componente commerciale, ma va rigorosamente verificata in concreto misurandone l’impatto reale sull’intero valore economico dell’appalto."

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