ILLEGITTIMO L'ANNULLAMENTO DEL BANDO SENZA PREVIA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (21-NONIES.1)
In tema di procedure ad evidenza pubblica, il provvedimento di annullamento d'ufficio del bando deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, qualora i soggetti concorrenti abbiano già presentato domanda, acquisendo così una posizione differenziata. L'autotutela esercitata oltre un termine ragionevole e senza un'adeguata comparazione tra l'interesse pubblico e l'affidamento privato configura una condotta negligente dell'amministrazione, fonte di responsabilità risarcitoria per lucro cessante qualora la tardività del provvedimento impedisca la tempestiva riedizione della gara.
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