ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE: ILLEGITTIMO SENZA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (7)
In materia di contratti pubblici, l'Amministrazione che intenda procedere in autotutela al riesame del provvedimento di aggiudicazione definitiva è tenuta ad instaurare il contraddittorio procedimentale.
«L'Amministrazione, che intenda procedere in autotutela al riesame del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con il quale si era concluso il procedimento di affidamento di contratti pubblici, è tenuta ad adempiere alla prescrizione imposta dall'articolo 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, provvedendo alla comunicazione dell'avvio del procedimento quantomeno nei confronti dell'aggiudicatario, la cui sfera giuridica potrebbe essere incisa dagli effetti sfavorevoli derivanti dall'adozione dell'atto di revoca» (Cita: Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2011, n. 2456; conf. Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273).
Inoltre, «Con la presentazione della domanda di partecipazione a gara pubblica e, ancor più, con la predisposizione e l'inoltro dell'offerta, i soggetti concorrenti assumono una posizione differenziata e qualificata che giustifica la posizione di contro interessati ai quali, ai sensi dell'articolo 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa, è necessario comunicare l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento in autotutela del bando di gara, al fine di consentire la difesa del bene della vita dato dalla chance di aggiudicazione» (Cita: Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2011, n. 1922).
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