POTERE DI ANNOTAZIONE ANAC IN CASO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE E AUTONOMIA DAL GIUDIZIO CIVILE (213.10)
L'onere motivazionale dell'ANAC circa l'utilità dell'annotazione nel Casellario Informatico è tipicamente attenuato nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore. L'Autorità non è tenuta ad attendere la conclusione del giudizio civile sulla legittimità della risoluzione, né può sostituirsi al giudice competente nella valutazione dell'inadempimento, spettandole solo la verifica della non manifesta infondatezza della segnalazione. L'audizione dell'operatore economico ha natura meramente facoltativa e può essere omessa se le difese scritte sono esaustive.
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