LIMITI DEL SINDACATO ANAC SULLA FONDATEZZA DELL'INADEMPIMENTO AI FINI DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO (213.10)
L'ANAC, nell'esercizio del potere di annotazione nel Casellario Informatico, è tenuta a valutare l'utilità della notizia in relazione all'affidabilità dell'operatore economico senza potersi sostituire al giudice competente per il merito dell'inadempimento. Qualora l'annotazione riguardi una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, l'onere motivazionale dell'Autorità circa l'utilità della segnalazione è alleggerito, salvo che emergano elementi di manifesta insussistenza dei presupposti o straordinarietà della fattispecie tali da escludere il pregio informativo dell'annotazione per il mercato pubblico.
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