Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SE IL GIUDICE CIVILE RICONOSCE LA FORZA MAGGIORE (213.10)

T.A.R. LAZIO Sentenza 2025

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, pur godendo di un'attenuazione dell'obbligo motivazionale nelle ipotesi tipiche di annotazione nel Casellario, non può esimersi dal considerare se la notizia sia idonea a fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti. Pertanto, l'annotazione risulta illegittima qualora l'Autorità ometta di valutare l'incidenza di provvedimenti giurisdizionali civili che, pur se cautelari, accertino la sussistenza di cause di forza maggiore ostative al regolare adempimento del contratto.

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