ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER RISOLUZIONI DI CONTRATTI DI SERVIZI BANDITI ANTE CODICE 2006 (253.1)
È illegittimo il provvedimento con cui l'ANAC dispone l'annotazione nel Casellario informatico di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento riferita a un appalto di servizi bandito nel 2005; ciò in quanto il potere di annotazione per i servizi, introdotto dal D.Lgs. 163/2006, non può applicarsi retroattivamente a rapporti originati da bandi pubblicati sotto la vigenza del D.Lgs. 157/1995, in ossequio al principio di irretroattività e alla disciplina transitoria che ancora il regime giuridico dell'appalto alla data di pubblicazione della lex specialis.
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