TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2026
In sede cautelare, la sospensione dell'annotazione nel casellario informatico ANAC derivante da risoluzione contrattuale richiede la prova di un manifesto abuso di potere da parte del committente; la tardività delle riserve e l'esistenza di rallentamenti imputabili a vicende organizzative interne dell'operatore economico escludono la sussistenza del fumus boni iuris.
ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)