Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE ANNOTAZIONE ANAC E PENDENZA DI GIUDIZIO CIVILE SULLA RISOLUZIONE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2025

Qualora l'annotazione nel Casellario Informatico ANAC scaturisca da una risoluzione contrattuale contestata in sede civile e siano pendenti ulteriori contenziosi relativi alla medesima procedura, la complessità della ricostruzione fattuale giustifica, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., il rinvio della decisione alla fase di merito per garantire una valutazione coordinata degli esiti dei diversi giudizi.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)