Giurisprudenza e Prassi

POTERE ISTRUTTORIO PRESIDENZIALE SULL'ANNOTAZIONE ANAC PER ESIGENZE DI CELERITÀ E CONCENTRAZIONE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2024

Al fine di garantire le esigenze di celerità e concentrazione del giudizio, il giudice amministrativo può ordinare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il deposito di una dettagliata relazione istruttoria e di tutta la documentazione trasmessa dall'amministrazione segnalante, utile a definire i presupposti fattuali che hanno condotto all'annotazione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

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