Giurisprudenza e Prassi

LIMITI AL SINDACATO ANAC SULLE ANNOTAZIONI NEL CASELLARIO PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2024

L'annotazione nel Casellario Informatico ANAC di una notizia concernente la risoluzione contrattuale per inadempimento non richiede una valutazione di merito sull'effettiva sussistenza della colpa dell'operatore, ma assolve a una funzione di pubblicità-notizia; l'Autorità deve limitarsi a verificare l'insussistenza di indizi di uso abnorme del potere di risoluzione da parte della Stazione Appaltante e garantire la completezza dell'informativa, riportando anche le difese dell'interessato.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)