Giurisprudenza e Prassi

LIMITI AL POTERE DI ANNOTAZIONE ANAC IN CASO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2024

L'annotazione nel Casellario Informatico ANAC di una risoluzione contrattuale in danno non richiede una motivazione analitica sull'utilità della notizia, essendo quest'ultima insita nella finalità stessa del Casellario di segnalare gravi illeciti professionali; l'Autorità deve limitarsi a un vaglio di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, senza potersi sostituire al giudice competente per il merito della risoluzione.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)