Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMITÀ DELL'ANNOTAZIONE ANAC PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA GRAVE INADEMPIMENTO (213.10)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2024
L'ANAC, nel disporre l'annotazione nel Casellario informatico di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, non è tenuta a un'analisi sostitutiva rispetto al merito della controversia tra le parti, ma deve limitarsi a verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e ad assicurare il contraddittorio, riportando le tesi difensive e le iniziative giudiziarie dell'operatore economico.
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