LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER PENALI ANCHE SOTTO LA SOGLIA DELL'UN PER CENTO (213.10)
In tema di annotazioni nel casellario informatico, l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita un potere di apprezzamento circa la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e la loro utilità per le stazioni appaltanti. Tale potere non è escluso dall'importo delle penali inferiore alla soglia dell'1% del valore dell'appalto, atteso che tale limite rileva per l'obbligo di segnalazione a carico della pubblica amministrazione ma non preclude l'iscrizione di notizie idonee a evidenziare criticità nell'esecuzione contrattuale e nell'affidabilità dell'impresa.
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