LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER ESCLUSIONE DOVUTA A CARENZA DI REQUISITI TECNICI (213.10)
In tema di casellario informatico, l'ANAC è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e a valutarne l'utilità ai fini della futura partecipazione alle gare, senza tuttavia potersi sostituire al giudice competente nel merito della sussistenza dei fatti contestati. L'annotazione derivante da un'esclusione per carenza di requisiti tecnici non richiede una motivazione aggravata sull'utilità informativa, salvo che il caso concreto presenti tratti di manifesta inesistenza dei presupposti o eccezionalità tali da rendere la notizia irrilevante per la valutazione dell'affidabilità imprenditoriale.
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