Giurisprudenza e Prassi
LA CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE ANAC PER TRANSAZIONE DETERMINA CARENZA DI INTERESSE (108.3)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
La sopravvenuta cancellazione dell'annotazione dal Casellario Informatico operata dall'ANAC a seguito di un accordo transattivo tra l'operatore economico e la stazione appaltante, idoneo a superare il provvedimento di risoluzione contrattuale che ne costituiva il presupposto, comporta l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, non residuando alcuna utilità giuridica in una decisione di annullamento di un atto già rimosso.
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