Giurisprudenza e Prassi

L'ANNOTAZIONE ANAC NON RICHIEDE SEMPRE L'AUDIZIONE SE IL CONTRADDITTORIO È GARANTITO (213.10)

TAR LAZIO Sentenza 2025

In tema di annotazioni nel Casellario Informatico, l'ANAC gode di discrezionalità nel valutare l'opportunità di un'audizione orale, la cui omissione non costituisce vizio procedimentale se il privato ha potuto rappresentare le proprie ragioni per iscritto. Il sindacato dell'Autorità deve limitarsi alla verifica della non manifesta infondatezza del fatto segnalato, dovendo l'annotazione riflettere sinteticamente le posizioni delle parti e la pendenza del contenzioso giudiziario senza prefigurare un giudizio di responsabilità contrattuale riservato all'autorità giudiziaria.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)