Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMITÀ DELL'ANNOTAZIONE ANAC PER PENALI NON INDICATIVE DI INAFFIDABILITÀ (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2024

L'annotazione nel Casellario Informatico ANAC derivante dall'applicazione di penali contrattuali superiori all'1% non è automatica, ma richiede un'istruttoria volta a verificare se l'inadempimento sia realmente sintomatico di inaffidabilità o mancanza di integrità dell'operatore economico. Qualora le penali siano episodiche e non abbiano compromesso il rapporto di fiducia con la stazione appaltante, l'annotazione risulta illegittima per difetto di valutazione del caso concreto.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)