Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SE MANCA L'UTILITÀ PER VALUTARE L'AFFIDABILITÀ DELL'OPERATORE (213.10)
TAR LAZIO Ordinanza
2024
L'annotazione nel Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 presuppone una valutazione concreta di utilità della notizia. Risulta carente di motivazione l'annotazione a carico di una mandante che abbia assunto una quota irrisoria delle prestazioni (nella specie il 5%) e sia estranea ai fatti che hanno condotto alla risoluzione, poiché tale notizia non fornisce elementi significativi alle stazioni appaltanti per valutarne l'affidabilità professionale.
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