Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER SERVIZI E FORNITURE RELATIVA A GARE ANTE 2006 (253.1)
TAR LAZIO Sentenza
2024
È illegittima l'annotazione nel casellario informatico ANAC della risoluzione di un contratto di servizi o forniture se la gara originaria è stata indetta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006. L'estensione del casellario informatico alle categorie diverse dai lavori non ha efficacia retroattiva e non può colpire rapporti contrattuali nati sotto regimi normativi che non prevedevano tale sanzione d'immagine, stante l'inscindibilità del quadro regolatorio tra fase di affidamento ed esecuzione.
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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)

