Giurisprudenza e Prassi
CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC E SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE (213.10)
TAR LAZIO Sentenza
2026
Il ricorso proposto avverso un'annotazione nel Casellario Informatico deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in pendenza di lite, proceda alla rimozione dell'iscrizione e la parte ricorrente dichiari formalmente di non aver più interesse alla decisione, permanendo la piena disponibilità dell'azione in capo alla parte sino al momento della decisione.
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