Cancellazione annotazione ANAC per accordo bonario e improcedibilità ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
La determinazione con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione cancella un'annotazione nel casellario informatico a seguito di un accordo transattivo intervenuto tra ente segnalante e operatore economico non costituisce esercizio di autotutela basato sul riconoscimento di un vizio originario dell'atto, bensì rimozione per sopravvenuta carenza di attualità dei fatti rappresentati; ne consegue che il ricorso giurisdizionale avverso l'annotazione deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)