ATTENUAZIONE OBBLIGO MOTIVAZIONALE ANAC PER ANNOTAZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE (213.10)
Ai fini dell'annotazione nel Casellario Informatico delle imprese ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione non è tenuta a un accertamento di merito sulla fondatezza della risoluzione contrattuale per inadempimento, spettando tale valutazione al giudice civile. L'obbligo di motivazione circa l'utilità della notizia è attenuato, poiché la risoluzione disposta dalla stazione appaltante costituisce un'ipotesi tipica di evento idoneo a orientare le future valutazioni sull'affidabilità professionale dell'operatore economico, restando escluso l'automatismo solo in presenza di palese infondatezza dei fatti segnalati.
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