Giurisprudenza e Prassi

ATTENUAZIONE OBBLIGO MOTIVAZIONALE ANAC PER ANNOTAZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2025

Ai fini dell'annotazione nel Casellario Informatico delle imprese ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione non è tenuta a un accertamento di merito sulla fondatezza della risoluzione contrattuale per inadempimento, spettando tale valutazione al giudice civile. L'obbligo di motivazione circa l'utilità della notizia è attenuato, poiché la risoluzione disposta dalla stazione appaltante costituisce un'ipotesi tipica di evento idoneo a orientare le future valutazioni sull'affidabilità professionale dell'operatore economico, restando escluso l'automatismo solo in presenza di palese infondatezza dei fatti segnalati.

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