Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE ANAC DOVUTA PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE SALVO ECCEZIONALE MANCANZA DI UTILITA' (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2024

In materia di Casellario informatico degli operatori economici, l'ANAC gode di un onere di motivazione attenuato in ordine all'utilità dell'annotazione quando questa riguardi una risoluzione contrattuale per inadempimento disposta dalla stazione appaltante. In tali casi, spetta all'interessato dimostrare la sussistenza di circostanze straordinarie idonee a escludere il rilievo dell'evento ai fini della valutazione dell'affidabilità professionale operata dalle altre stazioni appaltanti.

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