REGOLAMENTO ANAC SU CASELLARIO INFORMATICO: DELIBERA SOSPESA PARZIALMENTE IN ATTESA DI GIUDIZIO (222.10)
Per questo collegio appaiano prima facie fondate le censure avverso l’atto regolamentare adottato dall’A.n.a.c., per le ragioni già indicate nell’ordinanza del 19 dicembre 2024, n. 5850, pronunciata da questo Tribunale in accoglimento della domanda cautelare formulata da altro operatore economico in seno al ricorso rg n. 12978/2024 proposto avverso l’iscrizione nel casellario avvenuta con le medesime modalità in questa sede contestate;
Rinvenuto il periculum in mora nell’attualità del danno inferto dall’annotazione all’immagine della ricorrente e nel correlato aggravio che la stessa subisce nella partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare, sospendendo, in parte qua, il regolamento adottato con delibera dell’Autorità n. 272 del 20 giugno 2023 e l’atto applicativo impugnato, e ordinando l’oscuramento dell’annotazione fino alla decisione di merito;
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