CONTRIBUTO ANAC: SE MANCA IL PAGAMENTO - SOCCORSO ISTRUTTORIO E DIVIETO DI ESAMINARE L'OFFERTA (101)
Il principio di diritto affermato dalla Adunanza plenaria è il seguente:
“L’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall’art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile”.
Pertanto, il mancato versamento del contributo ANAC entro il termine di presentazione dell'offerta non determina l'esclusione automatica dalla procedura di gara, ma configura un'irregolarità sanabile mediante soccorso istruttorio. L'adempimento tardivo è consentito, a condizione che avvenga prima dell'inizio della fase di valutazione delle offerte, in mancanza del quale l'offerta deve essere dichiarata inammissibile.
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