MANCATA AGGIUDICAZIONE - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale ed europea, infatti, in materia di risarcimento da mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto e di concessione, non è necessario l’accertamento della colpa dell’amministrazione aggiudicatrice laddove, come nella specie, il ristoro pecuniario funga da strumento necessariamente sostitutivo della non più possibile tutela in forma specifica, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività previsto dalla normativa comunitaria. Pertanto, le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consenta all’operatore pregiudicato di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente aggiudicatore e, dunque, della imputabilità soggettiva della lamentata violazione (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 30 novembre 2020, n. 7577; Cons. St., sez. II, 20 novembre 2020, n. 7250; Cons. St., sez. III, 26 luglio 2019, n. 5296; Cons. St., sez. V, 2 gennaio 2019, n. 14; Cons. St., ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2; Cons. St., sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2111; Cons. St., sez. V, 31 dicembre 2014, n. 6450; Corte di Giustizia UE, sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09, Stadt Graz).
Nel caso in esame, peraltro, il Collegio ravvisa un profilo di imprudenza in capo alla stazione appaltante, non già per la valutazione della Commissione giudicatrice (che, in sede di operazioni di gara, disponeva esclusivamente delle schede presentate dal R.T.P. OMISSIS), bensì per avere completamente ignorato le contestazioni stragiudiziali di ACS. Infatti, nonostante già da fine agosto l’esponente avesse chiesto il riesame degli atti in autotutela a OMISSIS ed un parere di precontenzioso all’Anac (docc. 22 e 25 ricorrente), la resistente ha interpellato il raggruppamento affidatario solo dopo la notificazione del ricorso (cfr. pagg. 5-6 memoria di OMISSIS del 18.10.2019).
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