Giurisprudenza e Prassi
TRASMISSIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NELL'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA (94.5)
TAR CAMPANIA Sentenza
2024
L'operatore economico che si avvale dei requisiti di capacità economica e professionale derivanti da un contratto di affitto di ramo d'azienda non può scindere i benefici derivanti dall'esperienza professionale dalle carenze soggettive del dante causa. In assenza di prova della discontinuità gestionale, operano i principi di continuità aziendale e 'ubi commoda ibi incommoda', determinando l'esclusione dell'affittuario qualora il locatore sia privo dei requisiti generali previsti dall'art. 94 comma 5 lett. d) del D.Lgs. 36/2023.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

