Giurisprudenza e Prassi

AFFITTO DI AZIENDA: E' POSSIIBLE IL PASSAGGIO DEI REQUISITI SE IL CONTRATTO DURA PIU' DI TRE ANNI (II.12)

ANAC PARERE 2025

La disciplina di riferimento è quella di cui al citato art. 16, CO. 9 dell'all. II.12 al d.lgs 36/2023, ai sensi del quale "Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre annl". Tale previsione è stata mutuata dal legislatore dal previgente art. 76, CO. 9 del d.P.R. 207/2010 ed ai sensi di un costante orientamento giurisprudenziale, sebbene si tratti di una disciplina tipica del settore dei lavori, è tuttavia pacificamente applicabile anche agli affidamenti di servizi, come nel caso in esame (da ultimo, Cons. Stato sez. V, sent. n. 3418 del 18.4.2025, cit.). In forza di ciò, tale condivisibile orientamento del Supremo Consesso Amministrativo (che si ribadisce è stato adottato anche dalla stazione appaltante) chiarisce peraltro che il richiamato art. 16, CO. 9 è "espressione di un principio generale, che consente all'operatore economico di avvalersi, a determinate condizioni, dell'affitto del ramo d'azienda ai fini dell'attestazione di possesso dei requisiti di qualificazione, così fissando, per gli appalti di lavori, il punto di equilibrio fra favor partecipationis e tendenziale stabilità del requisito quanto sopra evidenziato".

Inoltre che la decisione in esame, non pare limitarsi ad estendere la disciplina ai servizi, ma invero fornisce un rilevante supporto ermeneutico per quanto attiene al contenuto del contratto di affitto del ramo di azienda, principalmente relazionandone la durata con quella dell'affidamento sottostante. In tale ottica, premesso che la norma stabilisce una durata del contratto non inferiore a 3 anni, la sua valenza come requisito di qualificazione assume rilevanza «a prescindere dalla perfetta sovrapponibilità temporale tra la durata dell'affitto e quella dell'affidamento" (Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2021 n. 1335), in quanto, "Una volta soddisfatto tale requisito, non è consentito indagare oltre circa l'esatta corrispondenza tra durata dei due rapporti contratti (contratto di affitto e contratto di appalto)" (Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2020, n. 3585).» In funzione di tali premesse, dunque, conclude il Consiglio di Stato n. 3418/2025 "la regola iuris di cui trattasi è logicamente concepibile e quindi valevole solo se riferita ai requisiti connessi ad affidamenti di durata pari o superiore a 3 anni. Mentre, nel caso di un servizio avente durata inferiore, è sufficiente che l'affitto abbia durata superiore alla durata dell'appalto (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2022 n. 4967)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...