AFFIDAMENTI IN HOUSE E OMESSA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA: PROVA DEL DANNO E SCUDO ERARIALE (192.2)
"In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, [...] non si può eludere l’esenzione di responsabilità prevista dall’art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stigmatizzando a tal punto la componente omissiva della colpa sino a configurare come omissiva ogni condotta attiva, atteso che la mancata osservanza della dovuta diligenza (ad es. il mancato arresto di un veicolo allo stop) non trasforma in omissiva – ma rende più semplicemente “colposa” (cioè rimproverabile) – una condotta che sul piano causale è e resta di natura commissiva [...]. Nel caso di specie le condotte causalmente rilevanti [...] hanno natura commissiva, nel senso che tra le stesse (consistenti prevalentemente in condotte “attizie” o provvedimentali) e l’insorgere del presunto evento dannoso [...] sussiste un nesso di causalità di tipo materiale/naturalistico". (Cfr. Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sent. n. 19 del 21/06/2023).
Inoltre: "Il preteso danno non può ritenersi automaticamente conseguente alla addotta mancanza della valutazione di congruità degli affidamenti in house, ma ne occorre la prova alla luce del disposto dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 [...]. La congruità dell’attività istruttoria posta in essere dall’Amministrazione deve essere valutata caso per caso, non potendo escludersi la possibilità (recte, legittimità) di un modus procedendi che non si traduca nell'effettuazione di specifiche indagini di mercato e/o di tipo comparativo, laddove sussistano plausibili, dimostrabili e motivate ragioni, insite nell'affidamento del servizio all'organismo in house, per ritenere che l'affidamento mediante gara non garantisca (non, quantomeno, nella stessa misura di quello diretto) il raggiungimento degli obiettivi prefissati". (Cita: Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102).
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