Giurisprudenza e Prassi

PREVALENZA DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO RISPETTO ALLA SOSPENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO GIÀ ESEGUITO (50.1)

TAR TOSCANA Ordinanza 2026

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione degli atti di gara, non sussiste il presupposto del periculum in mora qualora il contratto di appalto o di prestazione d'opera sia già stato sottoscritto e l'esecuzione delle prestazioni sia stata avviata. La necessità di garantire la stabilità e la continuità di un servizio pubblico operante come limite alla concessione della misura interinale, rendendo prevalente l'interesse dell'amministrazione e del controinteressato esecutore rispetto a quello del ricorrente.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...