Giurisprudenza e Prassi

GESTORE USCENTE IMPUGNA NUOVO AFFIDAMENTO DIRETTO AD ALTRO OE - MANCANZA DI INTERESSE PER LA ROTAZIONE (50)

TAR LAZIO SENTENZA 2025

La ricorrente ha partecipato alla procedura e contesta l’affidamento diretto disposto nei confronti della parte controinteressata deducendo che quest’ultima non sarebbe in possesso dei requisiti di esperienza richiesti dalla lex specialis (prima censura) e che la stazione appaltante non avrebbe rispettato i criteri da essa precedentemente individuati per procedere all’affidamento (seconda doglianza);

il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse, come pure eccepito dalla parte resistente (da ciò la superfluità dell’avviso ex art. 73 comma 3 cpa);

dagli atti risulta, infatti, che la parte ricorrente è l’affidataria uscente del servizio che ha svolto negli anni 2024 e 2023 (allegati 16-20 alla memoria depositata dalla parte resistente il 18/04/25);

la ricorrente, in quanto affidataria uscente del medesimo servizio, non potrebbe giammai conseguire l’affidamento ostandovi il principio di rotazione, applicabile agli affidamenti diretti sottosoglia diretti e procedimentalizzati in virtù del disposto dell’art. 49 d. lgs. n. 36/23;

venendo in rilievo un affidamento diretto, ad esso deve rigorosamente applicarsi il principio di rotazione che, nell’ipotesi di accoglimento del gravame, impedisce, comunque, l’affidamento in favore della ricorrente, la quale è risultata affidataria delle ultime due annualità del servizio;

per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.



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