Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO DIRETTO: LA P.A. E' SEMPRE TENUTA A MOTIVARE LA SCELTA DEL CONTRAENTE (50.1)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2025

Osserva questo collegio che l’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 consente l’affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, “anche senza” consultazione di più operatori economici e che “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori … non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15.01.2024, n. 503), di modo che - vieppiù laddove, come nel caso di specie, l’indagine di mercato sia stata espressamente qualificata come esplorativa e non vincolante (avendo l’avviso escluso in modo incontrovertibile il sorgere di qualsiasi vincolo negoziale a carico dell'Amministrazione come effetto della presentazione delle offerte contrattuali da parte delle imprese interessate) - non è possibile riconoscere al partecipante alla manifestazione di interesse alcun “diritto” all’affidamento diretto del servizio;

Rilevato tuttavia che nelle procedure di affidamento diretto il d. lgs. n. 36/2023, pur prevedendo che la scelta dell’operatore “anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, allegato I.1), lascia fermo l’obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, comma 2: “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”), di modo che tale scelta – pur eminentemente discrezionale - non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ove sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti;

Considerato che la determina gravata, nel disporre l’affidamento diretto a Poste, richiama espressamente l’avviso pubblico approvato con determinazione n. 76 del 19/02/2025, dando atto “che il suddetto Avviso Pubblico è andato deserto, non essendo pervenuta nessuna offerta entro il termine prescritto”;

Considerato che tale presupposto è sconfessato dalla documentazione versata agli atti del presente giudizio, dovendosi rilevare che:

- l’avviso pubblico esplorativo indicava la documentazione da trasmettersi, a cura dei soggetti interessati, all’indirizzo di PEC istituzionale dell’Ente (Allegato (A) restituito con sottoscrizione digitale del legale rappresentante, quale accettazione delle condizioni stabilite dalla Stazione Appaltante; - preventivo e proposta, a mezzo della compilazione dell’Allegato (B); - eventuale integrazione di proposta progettuale. L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI AL FINE DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI di STAMPA, PIEGA, IMBUSTAMENTO e SPEDIZIONE”), precisando che la citata documentazione doveva pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 01.03.2025;

- parte ricorrente ha comprovato – senza essere smentita sul punto - di aver inviato tempestivamente a mezzo PEC, il 28 febbraio 2025, la documentazione richiesta (cfr. ricevuta di consegna in atti, ove si legge “il giorno 28/02/2025 alle ore 16:56:21 (+0100) il messaggio "AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI AL FINE DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI di STAMPA, PIEGA, IMBUSTAMENTO e SPEDIZIONE. INVIO ISTANZA CON ALLEGATI" proveniente da postapec@pec.grssrl.com ed indirizzato a: protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it è stato consegnato nella casella di destinazione”);

Ritenuto pertanto che la determina gravata, laddove presuppone che nessuna offerta sia pervenuta nei termini assegnati, risulta basata su un evidente travisamento dei fatti e che il ricorso debba dunque essere accolto, conseguendone l’obbligo del Comune intimato di rideterminarsi in ordine all’affidamento del servizio.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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