Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE L'ISTANZA TRASMESSA VIA PEC SE LA PIATTAFORMA DIGITALE È FUNZIONANTE (26.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
In tema di procedure telematiche per l'accesso a fondi pubblici, è legittima l'esclusione dell'istanza presentata via PEC in luogo della piattaforma dedicata qualora non venga fornita prova di un malfunzionamento oggettivo del sistema; il principio del soccorso istruttorio è inoperante a fronte di inadempimenti procedimentali derivanti dalla negligenza dell'utilizzatore nella gestione dei tempi e delle modalità di caricamento dei dati.
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